QUANDO IL PROGETTO PASSA DI MANO:
PIANI E DIRITTO D’AUTORE

La cessazione del rapporto con l’architetto può rendere difficile la prosecuzione di un progetto. Consegna degli elaborati, diritto di utilizzarli e facoltà di modificarli sono questioni distinte. Una disciplina contrattuale adeguata, anche alla luce della norma SIA 102, consente di prevenire conflitti e ritardi quando il progetto viene affidato a un nuovo professionista.
Non è insolito che, durante la progettazione di un’opera edilizia, intervengano circostanze - difficoltà economiche del committente, divergenze tra gli attori coinvolti o una modifica degli obiettivi perseguiti - che comportino l’abbandono del progetto oppure ne rendano necessaria la prosecuzione per il tramite di altri professionisti.
In simili circostanze è importante che il committente disponga della documentazione progettuale elaborata sino a quel momento e che questa sia, oltreché materialmente fruibile, utilizzabile ed eventualmente modificabile dal nuovo progettista. Occorre distinguere tre aspetti che non sono necessariamente sovrapponibili: il diritto alla consegna degli elaborati, quello di utilizzarli per la realizzazione dell’opera e quello di modificarli. La disponibilità materiale dei piani non comporta infatti necessariamente che il committente disponga anche dei diritti necessari per utilizzarli o modificarli.
Per quanto concerne anzitutto la consegna dei piani, il contratto d’architetto può, a dipendenza delle prestazioni concordate, sottostare alle norme sull’appalto, a quelle sul mandato oppure avere natura mista. Nella misura in cui la prestazione consista nell’elaborazione di un progetto determinato e sia assoggettata alle norme sull’appalto, la mercede è, salvo diverso accordo, esigibile alla consegna dell’opera (art. 372 cpv. 1 CO).

Sarà dunque opportuno prevedere un pagamento scaglionato della mercede, mediante acconti proporzionati allo stato di avanzamento della progettazione o a specifici obiettivi intermedi. Specularmente, sarà consigliabile stabilire obblighi di consegna intermedi, definendo gli elaborati da mettere a disposizione del committente al termine delle singole fasi.

La consegna dei piani non esaurisce però la problematica. Un’ulteriore causa di contrasto concerne il diritto d’autore dell’architetto.
Centrale è per contro che le parti abbiano presente che non soltanto l’opera architettonica realizzata, ma anche i relativi piani e progetti possono beneficiare della protezione della LDA, purché costituiscano una creazione dell’ingegno dotata di carattere individuale (art. 2 LDA).

Il fatto che i piani siano stati realizzati nell’ambito di un rapporto contrattuale e remunerati dal committente non comporta, di per sé, il trasferimento di qualsiasi facoltà di utilizzazione o modifica. La questione assume ulteriore rilievo qualora le parti abbiano integrato nel contratto il Regolamento SIA 102. La disciplina SIA muove infatti dal principio secondo cui, una volta corrisposto l’onorario dovuto, il committente può utilizzare i risultati del lavoro del progettista per lo scopo convenuto contrattualmente. Il diritto di utilizzazione non deve tuttavia essere confuso con un diritto generale e illimitato di modifica dei piani.

L’art. 11 LDA riconosce inoltre all’autore la facoltà di decidere se, quando e in quale maniera l’opera possa essere modificata e ne tutela la personalità anche laddove un terzo sia autorizzato a modificarla. Qualora il committente intenda garantirsi la possibilità di proseguire il progetto dopo la cessazione del rapporto con l’architetto originario, sarà pertanto opportuno stabilire espressamente che egli sia autorizzato, nella misura necessaria alla realizzazione dell’opera, a utilizzare, sviluppare e modificare gli elaborati anche per il tramite di terzi, fatto salvo il nucleo della tutela personale dell’autore. Una violazione del diritto d’autore può inoltre condurre alla richiesta di provvedimenti cautelari ai sensi dell’art. 65 LDA.

Importante è il formato nel quale gli elaborati devono essere consegnati. Non si può partire dal presupposto che il diritto alla documentazione comporti automaticamente quello alla trasmissione dei file nativi in formato digitale e modificabile. Se l’intenzione è garantire al committente la possibilità di affidare la prosecuzione del progetto a un nuovo professionista, il contratto dovrà quindi individuare tanto gli elaborati da consegnare quanto il loro formato, prevedendo, se necessario, oltre al PDF, file nativi quali DWG o DXF oppure formati interoperabili BIM quali IFC.

In definitiva, pagamento della progettazione, disponibilità degli elaborati e diritto di continuarne l’utilizzazione non sono concetti sovrapponibili. Una disciplina contrattuale preventiva, che coordini pagamenti e consegne e stabilisca l’estensione dei diritti di utilizzazione e modifica, consente di evitare che un contrasto economico o professionale si trasformi in un ostacolo alla prosecuzione dell’intero progetto.
Immagine: pexels-anete-lusina-4792479

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